Art. 8 quater

Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi

In vigore dal 19 mar 2016
1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinché tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli insiemi, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione immediatamente applicabili e delle decisioni della Commissione europea adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
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Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi (Art. 8 quater ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo