Art. 14 quater

Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche

In vigore dal 19 mar 2016
1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all' o all'. 3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all' o all' e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità. 4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e le attrezzature a pressione, nonché la relativa attestazione di competenza. 5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta ai fini del presente decreto. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica. 7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un organismo notificato o un'entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all' o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all' o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, dell'ispettorato degli utilizzatori o dell'entità terza riconosciuta, Il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da un'altra entità terza riconosciuta o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. 9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta o sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento, il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-14-quater

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Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche (Art. 14 quater ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo