Art. 4 septies
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 19 mar 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-4-septies