Art. 8 ter
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 19 mar 2016
1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all', vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione o a un insieme è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'insieme non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a pressione o l'insieme sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità di un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all', comma 9, lettera b), del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-8-ter