Art. 5
Valutazione del rischio
In vigore dal 8 apr 2000
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66#art-5