Art. 4
Valore limite di esposizione
In vigore dal 8 apr 2000
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66#art-4