Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 8 apr 2000
1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66#art-2

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