Art. 10
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
In vigore dal 8 apr 2000
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente allegato VIII-bis:
Allegato VIII-bis (art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
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Nome EINECS CAS Valore limite Osserva- Misure tran-
agente di esposizione zioni sitorie
professionale
3
Mg/m ppm
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle Sino al 31
Dicembre
2001 il va- lore limite
è di 3 ppm
(=9,75 mg/m3)
Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77 3 - -
vinile mo-
nomero
Polveri di - - 5,00 - - -
legno
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
CAS: Numero Chemical Abstract Service.
mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;66#art-10