Art. 12

Norme transitorie

In vigore dal 8 apr 2000
1. I datori di lavoro che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.
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