Capo IV
Art. 17
Utenti del Casellario
In vigore dal 16 mar 2000
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-17