Capo IV

Art. 17

Utenti del Casellario

In vigore dal 16 mar 2000
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati: a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
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Utenti del Casellario (Art. 17 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo