Capo IV
Art. 16
Compiti del Casellario
In vigore dal 16 mar 2000
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-16