Capo IV

Art. 15

Natura e funzione del Casellario centrale infortuni

In vigore dal 16 mar 2000
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all', comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. 2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell', in seguito denominati utenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-15

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Natura e funzione del Casellario centrale infortuni (Art. 15 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo