Capo IV
Art. 22
Regolamento di esecuzione
In vigore dal 16 mar 2000
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-22