Capo VI

Art. 27

Banca dati

In vigore dal 16 mar 2000
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
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Banca dati (Art. 27 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo