Capo III
Art. 12
Decorrenza e disciplina transitoria
In vigore dal 1 gen 2001
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall' si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all', comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all' della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.
2. Le disposizioni dell' del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall', si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato , nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-12