Capo III

Art. 10

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

In vigore dal 1 giu 2000
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', comma 1, è inserita la seguente lettera: "a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;"; b) dopo l', è inserito il seguente: "Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell' sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell', assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall', comma 1-bis. 2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall', commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all', commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo"; c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;"; d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta."; e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente: "h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;"; f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili;". 2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;". 3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000, n. 114 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. (Art. 10 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo