Capo IV
Art. 16
Decorrenza
In vigore dal 1 gen 2001
1. Le disposizioni dell' si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell' si applicano per i redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2-bis. Nell' della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.
3. Le disposizioni dell' si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-16