Capo IV
Art. 17
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
In vigore dal 1 giu 2000
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell', comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";
c) nell', comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all', comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall', comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell', dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all', comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-17