Art. 9

Gestione finanziaria e contabile

In vigore dal 24 feb 2000
Gestione finanziaria e contabile 1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. 2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-9

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