Art. 4
Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria
In vigore dal 24 feb 2000
Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria
1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto all', comma 3, sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
3. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.
4. Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.
5. Lo Statuto determina:
a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali;
b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale;
c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione;
d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.
6. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.
7. Lo Statuto, infine, può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:
a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri e le modalità di scelta;
b) personale;
c) ogni altro tipo di regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-4