Art. 8

Fonti di finanziamento

In vigore dal 24 feb 2000
Fonti di finanziamento 1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso: a) proventi derivanti dalle attività di cui all', comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali; b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; c) rendite del patrimonio; d) lasciti e donazioni; e) eventuali altre entrate. 2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, previa individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione Sperimentale. 3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-8

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