Art. 3
Potestà statutaria
In vigore dal 24 feb 2000
Potestà statutaria
1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:
a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all', comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;
b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;
c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:
1) alla modifica dello statuto;
2) alla determinazione degli indirizzi dell'attività;
3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;
4) alla deliberazione dei bilanci;
5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;
6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-3