Art. 3 · Potestà statutaria

Art. 3

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Potestà statutaria

In vigore dal 24 feb 2000
Potestà statutaria 1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria. 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri: a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all', comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale; b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale; c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi: 1) alla modifica dello statuto; 2) alla determinazione degli indirizzi dell'attività; 3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti; 4) alla deliberazione dei bilanci; 5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente; 6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-3