Art. 9
9 / 12Gestione finanziaria e contabile
In vigore dal 24 feb 2000
Gestione finanziaria e contabile
1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540#art-9