Art. 7
Incorporazione degli enti tecnici
In vigore dal 17 dic 1999
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Jockey club italiano, la società degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Il personale già dipendente dagli enti incorporati è inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed anzianità relativi.
2. Le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara.
3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che può avvalersi della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;449#art-7