Art. 3
Rapporti con le regioni
In vigore dal 17 dic 1999
1. L'UNIRE destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare.
2. L'UNIRE collabora con le regioni e le province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;449#art-3