Art. 4

O r g a n i

In vigore dal 17 dic 1999
1. Sono organi dell'UNIRE: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. 4. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Uno dei sindaci è designato dal Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, o coloro i quali ricoprano incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza. 7. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;449#art-4

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