Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 17 dic 1999
1. Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica quelli attuali. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei rispettivi contratti. 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;449#art-10

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