Art. 5
Fusione o unificazione strutturale di enti
In vigore dal 1 gen 2001
1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all', comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall', comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all' del presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle isposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419#art-5