Art. 14

Disposizioni finali

In vigore dal 30 nov 1999
1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bindi, Ministro della sanità Visco, Ministro delle finanze Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419#art-14

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