Art. 9

Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

In vigore dal 30 nov 1999
Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente. 3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all', che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca. 4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419#art-9

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