Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 nov 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l', comma 1, come modificato dall' della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall' della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall' della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall' della legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visti l', comma 1, lettera b), e l' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli , comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonché quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94.
3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419#art-1