Art. 6
Beni di interesse artistico e storico
In vigore dal 21 set 1999
1. Ai beni di cui agli della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla società si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.
2. Entro dodici mesi dalla costituzione della società, gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all' della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall' della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui all', secondo e terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro delle finanze
Micheli, Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;304#art-6