Art. 5
Personale
In vigore dal 21 set 1999
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società EUR S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dell'ente EUR, previa la predispozione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui all' ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;304#art-5