Art. 4
Trasferimento di beni
In vigore dal 21 set 1999
1. A decorrere dalla data di costituzione della società EUR S.p.a., è trasferita al comune di Roma la proprietà delle strade e piazze di pubblica viabilità, della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l'esclusione della rete di innaffiamento, dell'impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio e delle infrastrutture ad essi pertinenti, già attribuite all'ente EUR.
2. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comune di Roma subentra nei rapporti attivi e passivi inerenti ai predetti beni, fermo restando che la responsabilità del comune derivante dalla proprietà di detti beni non si estende ai fatti verificatisi anteriormente alla data di cui al comma 1.
3. Il verbale di consistenza dei beni da trasferire ai sensi del presente articolo al comune di Roma è redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l'ente EUR.
4. È autorizzata la stipula di convenzioni tra comune di Roma ed ente EUR o EUR S.p.a. per la gestione coordinata e integrata di servizi relativi alle aree ed al quartiere dell'EUR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;304#art-4