Art. 2
Capitale sociale
In vigore dal 21 set 1999
1. Il capitale della socità EUR S.p.a. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'. La commissione di cui al comma 2 del medesimo definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Il capitale sociale di cui al comma 1 è attribuito, all'atto della costituzione della società EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;304#art-2