Capo III

Art. 78

Disposizioni per le politiche agricole

In vigore dal 14 set 1999
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell', comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-78

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Disposizioni per le politiche agricole (Art. 78 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo