Capo IV

Art. 79

Agenzia di protezione civile

In vigore dal 11 nov 2001
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2001, N. 343, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-79

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Agenzia di protezione civile (Art. 79 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo