Art. 78 · Disposizioni per le politiche agricole
Capo III

Art. 78

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Disposizioni per le politiche agricole

In vigore dal 14 set 1999
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell', comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.
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