Capo III
Art. 17
Ordinamento
In vigore dal 7 nov 2021
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-17