Capo II
Art. 15
Ordinamento
In vigore dal 4 dic 2003
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all', anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-15