Capo II

Art. 15

Ordinamento

In vigore dal 4 dic 2003
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque. 2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all', anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-15

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Ordinamento (Art. 15 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo