Titolo IV›Capo I
Art. 13
Ordinamento
In vigore dal 29 ago 2014
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la riserva di cui all', comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-13