Titolo IVCapo I

Art. 13

Ordinamento

In vigore dal 29 ago 2014
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. 2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la riserva di cui all', comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-13

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Ordinamento (Art. 13 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo