Titolo II

Art. 10

Agenzie fiscali

In vigore dal 1 giu 2005
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli , dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152, nel modificare l'art. 1 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-10

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Agenzie fiscali (Art. 10 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo