Capo IV
Art. 21 Ordinamento
In vigore dal 9 ott 2010 Copia link Testo vigente Testo annotato1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero è definita dall' articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.
Storico versioni· 2 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-21
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 29/07/2004 al 08/10/2010 · D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: ha disposto con l'art. 2118, comma 1, lettera a la modifica dell'art. 21, comma 2. dal 14/09/1999 al 28/07/2004 · L. 27 luglio 2004, n. 186: , convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 in G.U. 28/7/2004, n. 175 ha disposto con l'art. 8, comma 1 la modifica dell'art. 21, comma 1. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360