Capo V
Art. 25
Ordinamento
In vigore dal 22 giu 2023
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a sei, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell' del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 39, comma 13-ter) che ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con il comma 2 del presente articolo, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-25