Capo VI
Art. 29
Ordinamento .
In vigore dal 17 ago 2023
(Ordinamento).
1. Il Ministero si articola in non più di quattro dipartimenti e in non più di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-29