Capo VI

Art. 29

Ordinamento .

In vigore dal 17 ago 2023
(Ordinamento). 1. Il Ministero si articola in non più di quattro dipartimenti e in non più di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-29

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Ordinamento . (Art. 29 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo