Capo VII
Art. 34
Ordinamento
In vigore dal 22 set 2019
1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-34