Capo VIII

Art. 37

Ordinamento

In vigore dal 2 mar 2021
1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite all' del presente decreto, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci. 2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-37

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Ordinamento (Art. 37 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo