Capo VIII
Art. 37 Ordinamento
In vigore dal 2 mar 2021 Copia link Testo vigente Testo annotato1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite all' articolo 35 del presente decreto, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci. 2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all' articolo 11 .
Storico versioni· 5 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-37
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 22/09/2019 al 01/03/2021 · D.L. 1 marzo 2021, n. 22: ha disposto con l'art. 2, comma 2, lettera e la modifica dell'art. 37, comma 1. dal 15/08/2018 al 21/09/2019 · D.L. 21 settembre 2019, n. 104: ha disposto con l'art. 5, comma 1 la modifica dell'art. 37, comma 1. dal 17/07/2008 al 14/08/2018 · L. 9 agosto 2018, n. 97: , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 in G.U. 14/08/2018, n. 188, ha disposto con l'art. 2, comma 4, lettera b la modifica dell'art. 37, comma 1. dal 14/01/2003 al 16/07/2008 · L. 14 luglio 2008, n. 123: , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 in G.U. 16/7/2008, n. 165 ha disposto con l'art. 7, comma 2 la modifica dell'art. 37, comma 1. dal 14/09/1999 al 13/01/2003 · D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287: ha disposto con l'art. 5, comma 1 la modifica dell'art. 37. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360