Art. 37 · Ordinamento
Capo VIII

Art. 37

72 / 103

Ordinamento

In vigore dal 2 mar 2021
1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite all' del presente decreto, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci. 2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-37