Capo XI

Art. 51

Ordinamento

In vigore dal 12 nov 2022
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all', disciplinati ai sensi degli . Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-51

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Ordinamento (Art. 51 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo