Capo XI
Art. 51
Ordinamento
In vigore dal 12 nov 2022
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all', disciplinati ai sensi degli . Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-51